STRIMS il nuovo sistema di registrazione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.

STRIMS è il nuovo sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti. STRIMS, istituito con D. Lgs. 101 del 31/07/2020, è stato reso operativo dal 22/10/2021 da parte dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Gli utilizzatori o possessori di apparecchiature di Fluorescenza a raggi X sono tenuti a registrare le apparecchiature di cui sono o verranno mano a mano in possesso, attraverso il portale https://strims.isisnucleare.it.

FAQ:

Nota: queste informazioni sono indicative e non sostituiscono le informazioni contenute nel dispositivo di legge ( DLGS 31/07/2020 n. 101) e sul sito dell’ente preposto ISIN https://strims.isisnucleare.it.

Nordtest non si assume responsabilità sulla accuratezza delle informazioni qui riportate.

Che cosa è STRIMS?

È un sistema di registrazione e tracciamento, fino alla gestione del materiale quando diventa rifiuto, dei materiali che possono emettere radiazioni ionizzanti (Raggi X, raggi gamma, particelle come neutroni, ecc.)

Gli apparecchi per analisi in Fluorescenza RX operanti con tubo RX sono soggetti alla registrazione?

Sì. Anche se il sistema STRIMS appare evidentemente concepito soprattutto per il tracciamento di materiale nucleare (radioisotopi), ricopre anche gli argomenti del tracciamento, gestione e protezione del personale addetto all’uso di apparecchiature contenenti sorgenti di radiazioni tipo tubo a Raggi X.

Ci sono apparecchiature XRF esenti dall’obbligo di registrazione?

No. Tutte le apparecchiature contenenti tubi RX con energia massima di eccitazione superiore a 5 kiloVolt sono soggette a registrazione.

Chi sono i soggetti tenuti a registrarsi ?

  • Le aziende che effettuano attività di fabbricazione, importazione, immissione sul mercato di apparecchi contenenti sorgenti di radiazioni ionizzanti, compresi tubi RX
  • I soggetti pubblici (enti) o privati (aziende) che detengono sorgenti di radiazioni ionizzanti. 

L’obbligo di registrazione vale solo per le nuove installazioni?

No. Vale anche per tutti gli apparecchi RX già installati , anche se da molti anni; il soggetto che lo detiene deve registrarsi e dare comunicazione attraverso lo STRIMS.

Entro quale termine la registrazione dell’esercente (Azienda o Ente) va effettuata?

Entro il 22 gennaio 2022

Anche gli apparecchi RX da banco con energia massima inferiore a 30 kV devono essere comunicati?

Sì, non è più prevista alcuna esenzione se non inferiore a 5 kiloVolt.

Le pratiche già previste di comunicazione a VVFF, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc, sono ancora necessarie?

Sì, si ritiene che tutte queste pratiche siano ancora richieste, la notifica si aggiunge a queste.

Come si fa ad effettuare la registrazione di un esercente (Azienda o Ente)?

È un processo semplice e rapido, attraverso il sito ISIN (vedi sopra) dove si trovano anche un manuale e dei video tutorial.  Per l’accesso al processo di registrazione è richiesto SPID livello 2, CNS oppure CI elettronica.

Entro quali termini vanno effettuate le comunicazioni?

Almeno 30 gg prima dell’entrata in possesso per i nuovi acquisti.  Per le apparecchiature già in uso non appena effettuata la registrazione dell’esercente.

Queste operazioni quanto costano?

Apparentemente non ci sono costi né presenti né futuri previsti

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